Art. 5.

      1. È istituita la Federazione nazionale degli Ordini professionali degli ottici-optometristi, con sede in Roma.
      2. Le norme emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 7 stabiliscono disposizioni relative al funzionamento degli Ordini professionali e della Federazione nazionale, alle elezioni degli organi rappresentativi, alle tariffe, alla deontologia professionale, nonché alla prima formazione degli albi professionali.